In caso di insolvenza le banche potranno riprendersi con più facilità la casa

Mutuo bancarioLe banche potranno riprendersi una casa più facilmente, addirittura senza passare dal Tribunale. Sono in arrivo infatti le nuove normative Ue. Gli istituti non dovranno più passare dal tribunale in caso di debitori morosi. L’immobile del finanziamento sarà usato per rientrare del credito. Lo racconta Il Giornale.

Il diritto fallimentare sarà solo un vecchio ricordo. Grazie a una normativa europea che sta per diventare legge le banche potranno recuperare velocemente le garanzie su un credito, cioè diventare proprietarie della vostra casa se non pagate il mutuo. La storia merita di essere raccontata.

In commissione Finanze alla Camera è infatti arrivata la bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 17 del 2014 (Mortgage Credit Directive, cioè «direttiva sul credito ipotecario»), una norma da approvare entro il 21 marzo 2016.

L’articolo 28 del testo approvato a Bruxelles afferma che «gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».

Che cosa significa?

Il provvedimento comunitario, emanato per tutelare i consumatori, stabilisce che, se non si riescono a rimborsare le rate di un finanziamento finalizzato ad acquisire un bene che viene posto a garanzia, si può trasferire quel determinato bene al nostro creditore, cioè alla banca o all’intermediario. Una volta venduto, il debitore potrà ottenere indietro l’eccedenza tra il prezzo di vendita e l’ammontare del debito non rimborsato.

La bozza di decreto legislativo, però, compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che «le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza».

Quel «successivamente» è un po’ controverso: la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo in poi, ma proprio quell’avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere.A prima vista, comunque, la direttiva europea sembra porre problemi di costituzionalità.

Autrice: Gian Maria De Francesco / Fonte: qelsi.it